Acanfora, ricorso respinto: il licenziamento è valido. Ecco perché

Il ricorso è inammissibile: Francesco Acanfora non tornerà a guidare l’Urbanistica del Comune di Frosinone. Il giudice del Lavoro Massimo Lisi ha confermato il licenziamento in tronco del dirigente, firmato dal Segretario Generale Angelo Scimé poche ore prima che Nicola Ottaviani venisse riproclamato sindaco.

Il giudice ha respinto il ricorso «per difetto di interesse ad agire».

Il Comune aveva licenziato Francesco Acanfora facendogli una serie di contestazioni. La prima: aver violato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non avendo reso pubblica la sua Dichiarazione dei Redditi. La seconda accusa è di inerzia in due cause giudiziarie nate da decisioni prese dal suo Ufficio: non attivandosi avrebbe fatto perdere al Comune entrambi i procedimenti. La terza: avere emesso una serie di determine dirigenziali con cui aveva proceduto all’assegnazione diretta di diversi incarichi prima ancora che il relativo progetto fosse stato finanziato. La quarta: non avere rispettato il principio di rotazione degli incarichi.

Ma perché – se è stato licenziato sui due piedi – Francesco Acanfora «non ha interessa ad agire», come scrive il giudice Lisi?

I suoi quattro avvocati (Raffaele Riccardi, Francesco Falzone, Giovanni Di Bernardo, Calogero Nobile) hanno impugnato il provvedimento disciplinare. Non hanno impugnato il licenziamento.

Che differenza fa? Il procedimento non è alla base del licenziamento?

Il giudice Lisi spiega bene la situazione a metà della sentenza: «Il procedimento disciplinare non può essere qualificato come atto irrogativo di un licenziamento». È’ un atto che da solo «è privo di efficacia lesiva». Cioè da solo non è un licenziamento. Per questo «Non è impugnabile autonomamente».

Ma come è possibile? Nel procedimento disciplinare si legge con chiarezza «… comunica con la presente la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, con effetto immediato».

Quindi? Come fa il giudice a dire che non è un licenziamento?

Lo spiega nel capoverso successivo: «Nello stesso atto si legge l’indicazione “Avvio della contestazione disciplinare” (…) “in attesa del completamento della presente procedura disciplinare”».

È un procedimento. Non è definitivo, in quanto il procedimento amministrativo non è ancora terminato.

Ecco perché, preso da solo, non produce un licenziamento. E proprio per questo, Acanfora non ha interesse ad agire: perché quell’atto, preso singolarmente, non lo ha licenziato.

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