Dentro o fuori, via allo scontro finale con Acea

Via al processo tra Acea e sindaci. Il gestore ha impugnato gli atti con cui i Comuni hanno stracciato il contratto. A gennaio la sentenza

da L’inchiesta Quotidiano
Direttore Stefano Di Scanno

 

Per Acea «nessuna inadempienza». E comunque, una richiesta di risarcimento danni di 20 milioni di euro che sarebbe «più che equa se si considera il bacino degli utenti» del gestore idrico. Invece, per gli avvocati dei Comuni costituiti in giudizio «le inadempienze di Acea sono state gravissime ed i meccanismi di quantificazione del danno andavano illustrati dall’attore in tempi utili a consentire alle controparti di difendersi, cosa che non è stata».

 

La multiutility romana – come noto – ha impugnato i due atti di diffida e di risoluzione contrattuale adottati dall’Ato5 della provincia di Frosinone. (leggi qui). Ieri si è tenuta l’udienza di discussione della causa alla quale seguirà – da qui a qualche mese (si parla di gennaio) – la sentenza.

 

MA VOI DA CHE PARTE STATE?

Il Tar del Lazio di Latina era presieduto dal giudice presidente Vinciguerra che sarà anche l’estensore della sentenza. Il presidente ha chiesto chiarimenti all’avvocato dell’Ato5, Alfredo Contieri sul perché il suo predecessore – l’avvocato Riccardo Farnetani (poi dimessosi per alcune incompatibilità) – avesse affermato che una risoluzione non sarebbe stata possibile «visto che le inadempienze sarebbero state sanate dalla società». (leggi qui)

Contieri ha risposto sostenendo che, al di là delle opinioni del collega, quello che contava era «la posizione dei sindaci chiaramente espressa negli atti e nelle deliberazioni. L’ultima parola – ha ricordato Contieri – spetta all’assemblea dei sindaci ed è stata inequivocabile».

 

Per Acea l’avvocato Carlo Mirabile ha, quindi, spiegato le modalità di quantificazione del danno, consistente nella cifra indicata dal gestore in 20 milioni di euro, affermando che «se si pensa al numero degli utenti che ci sono in provincia di Frosinone, al numero di cittadini residenti, di fatto i 20 milioni rappresentano una piccola cifra pro capite più che giustificata».

 

L’avvocato Valerio Tallini, in rappresentanza dei Comuni di Ceccano, Strangolagalli e Pofi, in un lungo intervento ha fatto notare come la domanda risarcitoria fosse infondata e, comunque, inammissibile. Perché? I criteri attraverso i quali veniva provata, Acea li aveva indicati per la prima volta soltanto in udienza.

L’avvocato Tallini ha citato sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo le quali i criteri e gli elementi per la quantificazione del danno debbono essere indicati sin dall’inizio del procedimento in modo tale da consentire alle controparti di potersi difendere.

Per questo – ha tirato le somme l’avvocato Tallini – non accetto il contraddittorio sul punto.

 

L’avvocato Alfredo Contieri ha subito detto di condividere l’intervento e si è associato pienamente.

 

CHI È COMPETENTE?

C’era poi il tema della competenza a giudicare. Chi ha la competenza (la Giurisdizione)?

Per quanto riguarda la questione relativa alla giurisdizione, l’avvocato Arcangelo Guzzo, in sostituzione dell’avvocato Claudio Martino, sempre in rappresentanza dei Comuni Ceccano, Pofi e Strangolagalli, ha insistito molto sul fatto che la giurisdizione non fosse del giudice amministrativo bensì del giudice ordinario. Perché la vicenda faceva riferimento al rapporto contrattuale.

Gli avvocati di Acea, Mirabile e Cristiano, replicavano insistendo sulla piena titolarità della giurisdizione in capo al giudice amministrativo, citando una serie di sentenze a supporto della loro tesi.

A quel punto prendeva di nuovo la parole l’avvocato Tallini facendo presente al collegio che le sentenze richiamate da Acea si riferivano a fattispecie diverse. Da parte sua, Tallini citava, invece, una sentenza del Tar di Palermo che, in una circostanza praticamente identica (risoluzione del contratto tra il gestore e l’Ato del capoluogo siciliano), aveva devoluto la giurisdizione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Quindi l’avvocato Tallini da una parte sua si associava alla richiesta del collega Guzzo e – in via subordinata – chiedeva che si valutasse come la giurisdizione fosse quella spettante al Tribunale specializzato: quello delle Acque Pubbliche.

L’avvocato Contieri ancora una volta concordava col collega e aggiungeva che – comunque – esiste anche la possibilità che la causa venga deferita ad un collegio arbitrale giacché la convenzione di gestione (che regola i rapporti tra Ato5 e Acea) prevede espressamente la clausola compromissoria.

 

Da ultimo l’avvocato Antonio Fantaccione, per il Comune di Cassino ed altri centri, faceva un breve intervento soffermandosi sulla gravità dell’inadempimento di Acea rispetto alle incombenze previste e sottoscritte in sede di convenzione.

 

A GENNAIO SI DECIDE

La causa è stata trattenuta in decisione e nei prossimi mesi conosceremo l’esito di un giudizio di grande rilievo per una provincia che ha deciso in maniera netta il superamento della gestione Acea.

Nonostante le brillanti discussioni degli avvocati difensori dei Comuni, va però detto – facendo i debiti scongiuri -, come l’aria che tirava nell’aula di giustizia non era certo ostile alla multinazionale che vede il Comune di Roma in posizione di socio di maggioranza.

 

I COMITATI

«Il Tar – ha commentato da parte sua Mario Antonellis, leader del Coordinamento Acqua Pubblica Frosinone che sembra, saggiamente mettere le mani avanti – è, appunto, un tribunale amministrativo e dovrà attenersi a giudicare questioni burocratiche- amministrative. Ovvero vizi di forma procedurali e fatti che sono “quisquilie” rispetto ai danni prodotti da Acea Ato5 Spa nel nostro territorio. Senza contare che parallelamente la Magistratura ha avviato indagini per ipotesi di reato penale pesantissime. Nonostante tutto, avendo letto il ricorso al Tar siamo fiduciosi sull’esito anche perché nella sciagurata ipotesi che il Tar si dovesse pronunciare a favore di Acea sarebbe un vero attentato alla democrazia».

 

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