Agenzia delle Entrate ko: senza delega, atti nulli

RAFFAELE CALCABRINA per CIOCIARIA EDITORIALE OGGI

Nuovo stop della commissione provinciale tributaria alle cartelle esattoriali emesse da dirigenti privi di delega. La pronuncia si pone nel solco di una precedente, della stessa commissione provinciale frusinate, ma anche di altri organi, perfino di secondo grado, che hanno dichiarato la nullità degli atti sottoscritti dai funzionari poi decaduti a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale. Quest’ultima, infatti, aveva dichiarato illegittima una norma in base alla quale era stati promossi senza concorso 767 dirigenti. E pertanto gli atti da questi sottoscritti (negli elenchi reperibili in rete ci sarebbero anche cinque dirigenti frusinati) sono nulli.

In attesa che il governo ponga rimedio, la falla sta diventando voragine. E ora la nuova sentenza della Cpt di Frosinone. La seconda sezione (presidente e relatore Costantino Ferrara) ha accolto la questione sollevata da una società di costruzioni di Boville Ernica, rappresentata dall’avvocato Aniello Pullano. L’azienda aveva presentato ricorso contro un avviso d’accertamento di quasi 130mila euro, tra Irpef, Irap, addizionale comunale, sanzioni e interessi.

L’accertamento nasceva da un’inchiesta della Guardia di finanza su fatture per operazioni inesistenti. Tra i motivi di ricorso si contestava «l’inesistenza / nullità dell’avviso di accertamento in quanto redatto e sottoscritto, da funzionario dell’Agenzia delle entrate su delega del direttore provinciale della stessa, della quale delega non vengono indicati i termini e della quale non è stata fornita prova». Dal canto suo l’Agenzia, ritenendo di aver operato correttamente, chiedeva il rigetto del ricorso.

Il collegio, nel decidere, ha ritenuto l’eccezione fondata. Richiamate anche una recente pronuncia della stessa commissione, nonché la sentenza numero 37 del 2015 della Consulta, «in termini di possibile nullità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionari incaricati di funzioni dirigenziali poi decaduti». Il collegio ha ricordato che «nel caso in cui l’avviso di accertamento sia firmato da un funzionario delegato non appartenete alla nona qualifica funzionale (ora alla terza area), ma ad una inferiore, lo stesso può ritenersi nullo per mancanza di sottoscrizione».

Anche perché grava «sull’amministrazione finanziaria l’onere di produrre la delega di firma in caso di contestazione da parte del contribuente, non essendo il solo possesso della qualifica sufficiente per abilitare il funzionario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio». Il punto è che, solo in udienza, l’Agenzia ha prodotto al delega. Pertanto l’eccezione sollevata sul punto è stata ritenuta assorbente di ogni altra questione e fondata.