Il Tar riammette la lista Cardinali: ‘favor partecipationis’

Riammessa la lista della coalizione Cardinali che era stata esclusa. Il Tar conferma il principio del Favor Partecipationis. La volontà dei candidati era chiara ed il Segretario ha verificato

Paolo Carnevale

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Favor partecipationis: è un principio secondo il quale, quando si tratta di questioni che hanno a che fare con la partecipazione del pubblico, come ad esempio le elezioni, bisogna fare di tutto per favorire la partecipazione ed il rispetto della volontà dei cittadini.  (Leggi qui: Quadrini rinuncia al ricorso su Sgarbi, Cardinali perde la lista).

È il principio che ha ispirato il Tar di Latina nella sentenza che ha reinserito all’interno della competizione elettorale di Anagni, il prossimo 14 e 15 maggio, la lista Alessandro Cardinali Sindaco.

Errore formale

Alessandro Cardinali

Come noto, nelle ultime giornate la vicenda ha tenuto banco in città. Sabato scorso infatti, come tutte le altre liste, anche quella di Alessandro Cardinali Sindaco era stata presentata nell’ufficio elettorale poco prima delle ore 12, termine ultimo per la presentazione della documentazione. È una delle sei liste che compongono la coalizione SiAmo Anagni, che sostiene appunto Alessandro Cardinali.

Lunedì mattina era arrivata però la doccia fredda: la commissione elettorale aveva infatti stabilito l’esclusione della lista. Di fatto, facendo scendere a cinque il numero complessivo di liste che sostenevano il consigliere comunale e provinciale nella sua battaglia contro il sindaco Daniele Natalia.

La motivazione era di carattere formale: secondo la commissione infatti mancavano alcune firme sui bollini della sottoscrizione della lista. Un errore formale, certamente, ma in questi casi anche sostanziale. Tanto da indurre la commissione a dichiarare l’esclusione della lista. È proprio su questo che si è appuntato il ricorso che la coalizione, supportata da Francesco Scalia, ha inoltrato in maniera urgente al Tar. Che si è espresso oggi.

Favor Partecipationis

(Foto: Bruno Weltmann © DepositPhotos)

Lo ha fatto imponendo, come detto, il principio del “favor partecipationis”.  Il Tar ha rilevato che in seguito alla presentazione della documentazione, gli uffici del comune di Anagni avevano rilasciato una ricevuta che attestava come la documentazione presentata “fosse completa sotto i profili assunti come carenti dalla Sottocommissione elettorale circondariale competente”.

Ne consegue che, ha specificato sempre il Tar, “le dichiarazioni liberatorie della ricevuta rilasciata dal Comune di Anagni hanno ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla completezza della documentazione prodotta, impedendo ai presentatori della lista di porre eventuale rimedio alle suddette irregolarità”. Tradotto in italiano moderno: se fosse stata segnalata al momento la presenza di eventuali irregolarità, sarebbe stato possibile sanarle sul momento. Cosa che, evidentemente, non è accaduta.

Il Tar invece ha ribadito la giurisprudenza consolidata. Secondo la quale “deve riconoscersi prevalenza all’attestazione del Segretario comunale nella quale si dia atto dell’avvenuto deposito di un documento rispetto alla motivazione dell’esclusione fondata sull’affermazione opposta”. (Leggi qui: Milano dice che la lista Cardinali va riammessa).

Perché vale di più il Segretario

In pratica la ricevuta rilasciata dal Segretario “va qualificata come atto pubblico, avente fede privilegiata in merito alla veridicità delle attestazioni ivi contenute”.

Perché? “Perché è formato dal pubblico ufficiale istituzionalmente incaricato di verificare la documentazione prodotta insieme alla presentazione delle liste elettorali”. Insomma contano di più gli Uffici comunali che la Commissione elettorale. Perché se il Segretario ha detto che vanno bene è evidente che ha verificato la volontà elettorale di quei candidati a partecipare alle elezioni e non si tratta di un falso. Eccolo il principio del Favor Partecipationis.

Di qui la decisione di riammettere la lista.

A margine della decisione del Tar, ha fatto discutere in città il fatto che sulla questione si siano costituiti anche il sindaco Daniele Natalia e l’avvocato Luca Santovincenzo, rivali dello stesso Alessandro Cardinali nella battaglia elettorale. Mentre Danilo Tuffi non si è costituito in giudizio.

Con la sentenza del Tar ora si apre lo spazio teorico per il ricorso in appello al Consiglio di Stato. Ma oggi in Comune veniva ritenuta un’ipotesi improbabile. Si conclude allora la battaglia formale. Ed inizia ufficialmente quella politica.

Ad Anagni saranno quattro i candidati sindaco. La coalizione del sindaco uscente Daniele Natalia formata dal centrodestra unito più le civiche ha 7 liste; l’ex vicepresidente della Provincia Alessandro Cardinali ora ha di nuovo 6 liste; l’avvocato Luca Santovincenzo è sostenuto da 5 liste tra cui quella del Pd; l’area dell’ex sindaco Franco Fiorito schiera come candidato sindaco Danilo Tuffi sostenuto da 5 liste.