Milano dice che la lista Cardinali va riammessa

C'è una sentenza del Tar di Milano assolutamente sovrapponibile alla situazione che si è creata ad Anagni. E dice che la lista esclusa ad Alessandro Cardinali può essere riammessa

Paolo Carnevale

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Dire che tutto è rientrato forse è prematuro. Per saperlo con certezza  bisognerà aspettare fino alla fine di questa settimana; o forse a lunedì della prossima. Però una sentenza del Tar di Milano potrebbe spianare la strada alla riammissione della lista Alessandro Cardinali Sindaco, estromessa dalla commissione elettorale per un vizio di forma. (leggi qui: Quadrini rinuncia al ricorso su Sgarbi, Cardinali perde la lista).

Forma e sostanza

Alessandro Cardinali

La vicenda sta tenendo banco da giorni ad Anagni. Sabato scorso, come da prassi, vengono presentate dalle coalizioni i documenti relativi alle liste che sostengono le 4 coalizioni che parteciperanno alle comunali del 15 maggio. Alessandro Cardinali si presenta con 6 liste. All’atto della presentazione dei documenti sembra tutto sia a posto. Lunedì mattina arriva invece la doccia fredda; la commissione elettorale boccia una delle 6 liste della sua coalizione, quella che porta il suo nome. (Leggi qui: Contatti fino alla fine e poi il niet: cosa è successo ad Anagni).

La motivazione è la mancanza di alcune firme sui timbri di 5 documenti. Un errore formale, ma la forma in queste cose è sostanza. Dalla coalizione, pur riconoscendo l’errore, fanno sapere che però sabato scorso chi aveva presentato la documentazione aveva avuto indietro un’attestazione di correttezza del tutto. Sottolineando che, se l’errore fosse stato evidenziato sabato, si sarebbe provveduto seduta stante a sanare la cosa.

La via del Tar di Milano

Foto Sara Minelli © Imagoeconomica

Di fatto è la stessa tesi che aveva sostenuto il Tar di Milano nel 2017. Che, a proposito di un caso simile, aveva chiarito ( sentenza 1142 del 19 maggio) che se fosse stata segnalata “l’omessa autenticazione della sottoscrizione”, i ricorrenti avrebbero potuto “regolarizzare entro la data di scadenza prevista dalla legge”. Una questione che chiamerebbe in causa il ruolo del segretario comunale.

Che, si faceva presente nella sentenza, avrebbe dovuto “effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato”. Dando così la possibilità di “sanare, entro il termine di legge, l’irregolarità della dichiarazione”.

Il Tar aveva inoltre chiarito che “pur non essendo l’attività del Segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni allo stesso un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto”.

E che “l’errata indicazione della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura”.

Una sentenza non fa giurisprudenza

Un caso che sembra davvero molto simile a quello verificatosi sabato scorso ad Anagni.  

Ovviamente, sempre bene specificarlo, la presenza di una sentenza simile del 2017 (a cui sembra nelle ultime ore si siano aggiunte anche altre sentenze, stavolta dal Consiglio di Stato) non significa che tutto sia già risolto anche ad Anagni. Ma, hanno specificato dal comitato di Cardinali, “è comunque un precedente confortante”.

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