Passi carrabili, la Cosap non si doveva pagare

La Cosap non si doveva pagare. Lo stabilisce una sentenza della Corte d'Appello diventata ora definitiva. Lo prevedeva lo stesso regolamento messo a punto dalla Provincia di Frosinone.

La famigerata tassa sui passi carrabili non si doveva pagare. Per undici anni la Provincia ha incassato i soldi che però non le erano dovuti.

Lo rivela il quotidiano L’Inchiesta oggi in edicola, pubblicando la sentenza della Corte d’Appello
di Roma del 4 luglio 2017. Secondo la quale i canoni tra il 1999 ed il 2010 non erano dovuti e sono in regola coloro che non li hanno pagati.

Nella ricostruzione fatta dal quotidiano diretto da Stefano Di Scanno viene raccontato il lungo braccio di ferro tra i cittadini e l’ente di Piazza Gramsci.

A cominciare dai primi ricorsi. Negli anni Novanta i cittadini potevano difendersi presentandosi alla Commissione Tributaria: anche andando personalmente, senza il patrocinio di un avvocato.

Cosa che effettivamente accadde e, in molti casi, allorché si trattava di semplici accessi cosiddetti “a raso”, cioè senza lo “smusso” del marciapiedi o altra opera visibile e concreta che agevolava ‘accesso alla proprietà privata e sottraeva effettivamente una parte del bene pubblico alla collettività che avrebbe potuto utilizzarlo diversamente, la Commissione di tributaria provvedeva ad annullare le relative cartelle di pagamento.

 

Lo si poteva fare perché la Tosap era una tassa. E la competenza era della Commissione tributaria. Allora nel 1999 la Tosap venne trasformata in Cosap: da tassa divenne canone. Con questa banalissima distinzione la competenza dei ricorsi passava dalla Commissione Tributaria al Tribunale Civile di Frosinone. Dove non ci si può presentare senza avvocato. Ed i costi sono più alti.

Non è tutto. Con lo stesso atto la Provincia introdusse un regolamento in base al quale erano soggetti al pagamento tutti gli accessi sulle strade provinciali, carrabili e non, e quindi anche su quelli che prima erano esenti dalla tassa in quanto cosiddetti “a raso”.

 

Ma ci fu chi decise di ricorrere in Tribunale. A costo di sostenere le spese per l’avvocato. Ed i giudici ora gli hanno dato ragione: con la sentenza 4892/2017 della Corte d’Appello di Roma, I Sezione Civile, del 4 luglio 2017e ora definitiva.

Leggendo questa sentenza emerge un aspetto veramente singolare della vicenda. E cioè, che il Regolamento provinciale del 1999 (quello che ha trasformato la Tosap in Cosap) disponeva testualmente che

“Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, ecc…

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni: le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici

…. omissis …..,

le occupazioni con passi carrabili, …omissis”.

 

Dunque: il regolamento sui Passi Carrabili dice che non si deve pagare niente per i passi carrabili.

Il Tribunale di Frosinone aveva respinto questa tesi. La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che quella norma andava letta proprio come sostenuto dal cittadino che ha presentato ricorso. E cioè: tutti gli accessi carrabili, a raso e non, erano esenti dal pagamento del canone.

Adesso la Provincia dovrà restituire le somme indebitamente versate dal contribuente. Più tutte le spese legali sostenute per il giudizio di primo e secondo grado.

Lo stesso dovrà essere fatto con tutti gli altri cittadini che dovessero rivolgersi al giudice e presentare un ricorso analogo. Ottenendo la stessa sentenza.

Perché il principio è che tutte le somme riscosse per 11 anni dalla Provincia di Frosinone per i passi carrabili erano illegittime.

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