Regionali e Referendum: il 20 e 21 settembre è Election day

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La Corte Costituzionale accende il semaforo verde all'Election Day. Il 20 e 21 settembre si vota per le Regionali, le Comunali ma anche per il Referendum sul taglio dei Parlamentari. Respinti i quattro ricorsi

La Corte Costituzionale ha detto no ai ricorsi. Significa si all’Election day: il 20 e 21 settembre prossimi si andrà a votare per rinnovare sette Regioni ed i Consigli Comunali (dove previsto). Ed in tutta l’Italia per dire Si o No al referendum con cui tagliare 350 tra Senatori e Deputati.

I giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato inammissibili i quattro ricorsi con cui impedire le votazioni nella stessa giornata. In termine giuridico si chiamano conflitti di attribuzione ed a sollevarli erano stati: la Regione Basilicata, il Comitato per il No, il Partito +Europa, il senatore della Repubblica Gregorio De Falco (Gruppo Misto).

Perchè No

SCHEDE PER IL REFERENDUM. FOTO © PAOLO CERRONI

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum perché “non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto”. In pratica: la Costituzione della Repubblica Italiana non gli attribuisce alcuna delle funzioni che invece è necessario avere per poter sollevare la questione.

Per essere più chiari: il Comitato promotore del referendum ha tutti i titoli per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ma – sostengono i giudici – non può impugnare la scelta della data: l’election day il 20 e 21 settembre oppure una qualsiasi altra data non sono tema da Corte Costituzionale. Bensì da Tribunale Amministrativo Regionale: perché si tratta di un atto amministrativo.

Ad illustrare la posizione è stato il giudice Giuliano Amato.

No anche al ricorso proposto dalla Regione Bailicata. Pure questo è stato dichiarato inammissibile, fondamentalmente per lo stesso motivo. Cioè perché le Regioni e gli enti territoriali in generale, non sono un potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione. Pertanto non hanno la possibilità di sollevare il conflitto. Relatore in questo caso è stato il giudice Giovanni Amoroso.

Confuso e incoerente

Peggio è andata al ricorso presentato dal senatore Gregorio De Falco che ha sollevato il conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, del Governo e del Capo dello Stato. Dopo avere ascoltato la relazione del giudice Nicolò Zanon la Corte Costituzionale ha ritenuto che il ricorso esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge. Dove sta la confusione? Nella sovrapposizione di argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti.

Non solo. Per i giudici il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese.

I Partiti non sono un Potere

La Corte Costituzionale Foto © Paola Onofri / Imagoeconomica

Il No al ricorso presentato da +Europa è, nella sostanza, per le stesse ragioni espresse nel caso della Bsilicata: i Partiti politici non sono un Potere dello Stato. Ed il Conflitto di Attribuzione, si insegnava una volta nelle Scuole Superiori quando c’era il Diritto tra le materie obbligatorie, è lo scontro che si innesca tra i diversi Poteri dello Stato quando dicono “guarda che su questo tema la competenza è la mia e non la tua“.

Quali sono i Poteri dello Stato? Secondo la Corte Costituzione lo è ogni organo che sia almeno menzionato dalla Costituzione ed al quale competa “una sfera di attribuzioni costituzionali, con facoltà di porre in essere atti, imputabili allo Stato, in posizione di autonomia e indipendenza”.

Un esempio? Sono poteri dello Stato le Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il Governo (nel suo insieme), il Presidente della Repubblica (che può sollevare il Conflitto sostenendo sia stata lesa una delle sue prerogative), la Corte Costituzionale (in maniera autonoma ed indipendente i giudici costituzionali pronunciano sentenze con valenza Costituzionale in nome dello Stato). Ma anche i singoli magistrati (quando ritengono che le leggi, così come sono state approvate, violino la costituzione).