Sindaci e assessori dovete restituire i contributi: ecco quando

Brutte notizie per sindaci ed assessori: in molti casi non avranno più i contributi previdenziali. E in molti altri dovranno restituire quelli già percepiti.

Il dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno ha ritenuto condivisibili le argomentazioni formulate dalle diverse sezioni regionali di controllo: avevano sollevato dubbi sulla legittimità del pagamento dei contributi a sindaci e assessori, per la loro attività amministrativa.

Tutto è scritto nel parere 159oo/Tu/o86. Il problema riguarda solo i lavoratori autonomi. E’ sorto perché nei mesi scorsi almeno tre pareri della Corte dei conti (Basilicata, Lombardia e Liguria) avevano sostenuto che quei sindaci e quegli assessori che siano lavoratori autonomi, non potendo fruire – rispetto ai dipendenti – di periodi d’aspettativa, non avevano nemmeno la possibilità di accedere al “rimborso” dei contributi minimi forfetari stabiliti dal decreto ministeriale 25 maggio 2001.

Secondo i giudici contabili gli amministratori che svolgono lavoro autonomo, per aver diritto al pagamento degli oneri secondo quanto previsto dall’articolo 86 del Testo Unico degli enti locali, devono dichiarare l’esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata.

Insomma: se sei lavoratore autonomo e fai il sindaco o l’assessore hai due possibilità: o non prendi i contributi previdenziali o non lavori.

Perché questa decisione. La magistratura contabile, e ora anche il ministero, ravvisano una situazione di disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e non dipendenti. Questi ultimi verrebbero a cumulare due benefici che il legislatore ritiene incompatibili per i dipendenti: l’indennità di funzione in misura piena e il versamento dei contributi sostitutivi.

Invece gli amministratori che sono lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa si vedono riconoscere un’indennità dimezzata (e nessun onere contributivo a carico dell’ente locale in cui viene espletato il mandato) rispetto ai colleghi che invece hanno chiesto l’aspettativa per mandato elettorale e per i quali l’ente locale si sostituisce al datore di lavoro provvedendo al pagamento.

La condizione per ricevere i versamenti collegati alla funzione occorre rinunciare alla professione durante il mandato dei contributi.

Eppure, nel febbraio 2004, il dipartimento aveva sostenuto una tesi diversa, affermando che il beneficio delle quote forfetarie di contributi si basava sul presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferissero sull’attività del professionista-amministratore, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva.

Secondo il ministero il versamento degli oneri contributivi, da parte degli enti locali,costituiva un beneficio che andava accordato a prescindere dall’incidenza dell’espletamento della carica elettiva sull’effettivo esercizio dell’attività professionale.