Iannarilli fece bene a chiudere la Servizi Vari e mandare tutti a casa

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CESIDIO VANO per LA PROVINCIA QUOTIDIANO

 

Con la sentenza 1555 dello scorso 4 luglio, la Corte di appello di Roma ha respinto il ricorso presentato da tre ex dipendenti dell’Agenzia Servizi Vari Srl (in sigla Asv), ente strumentale della Provincia, nato nel 2009 ed in cui erano confluiti i soci lavoratori della cooperativa Ecoopro, costituita da personale lsu/lpu.

Alla società la stessa Amministrazione provinciale, all’epoca guidata da Francesco Scalia, aveva affidato la gestione di una serie di servizi, soprattutto in materia ambientale. L’operazione era servita, in altri termini, a giungere alla stabilizzazione di alcuni lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità in forza presso l’ente. Nel 2010, la Giunta del presidente Antonello Iannarilli, a seguito di verifiche e controlli sulla gestione finanziaria ed amministrativa dell’ente, rilevando delle irregolarità, aveva deciso di annullare in autotutela la costituzione della società Asv, la quale, messa in liquidazione, aveva quindi licenziato tutti i dipendenti precedentemente stabilizzati. Da qui i ricorsi sia alla giustizia amministrativa che al tribunale ordinario.

A gennaio 2013, proprio il giudice del Lavoro aveva respinto il ricorso che tre ex lavoratori della Asv avevano proposto chiedendo l’annullamento del licenziamento, il risarcimento del danno patito e il loro ricollocamento presso altre società partecipate dalla Provincia – in forza di una specifica norma di tutela inserita nel contratto di gestione dei servizi tra Provincia e Azienda – o la stabilizzazione alle condizioni degli altri lsu/lpu dell’ente. Il giudice di primo grado aveva respinto le richieste e dichiarato la competenza del giudice amministrativo per quanto concerneva l’accertamento dell’eventuale danno. Contro tale pronuncia i tre lavoratori avevano fatto appello e con la sentenza dell’altro ieri il giudice di secondo grado ha confermato di fatto quanto disposto dai magistrati di prime cure.

L’appello è infondato e in particolare, la Corte ha condiviso che non può essere annullato il licenziamento poiché la società è in liquidazione ed ha quindi cessato l’attività. La questione di legittimità o meno della scelta di chiudere la Servizi Vari non è più discutibile – come aveva già sentenziato il Consiglio di stato – poiché le normative sopravvenute (in particolare il Decreto Sviluppo del 2012) hanno di fatto obbligato gli enti locali a chiudere o dismettere le società partecipate. Quindi la Asv doveva comunque essere chiusa. Inoltre, come già aveva stabilito la sentenza di primo grado, anche per la Corte di appello la norma di salvaguardia, con cui Provincia e Azienda avevano inteso che in caso di chiusura della Servizi Vari l’ente provinciale si sarebbe impegnato a favorire la ricollocazione dei lavoratori in altre partecipate dell’ente, non era espressa in modo tale da ritenersi costituito un diritto alla riassunzione presso altre società. Infine, anche in giudice di appello ha ritenuto la competenza del Tar a pronunciarsi sull’eventuale danno causato ai lavoratori con l’atto di annullamento e messa in liquidazione della società.

 

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