Maxi bolletta? E il giudice dice no

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da IL MESSAGGERO ED.FROSINONE

Utenti fate attenzione: se vi arriva una bolletta con conguaglio per gli anni passati, potreste non pagarla.

Questa, in sintesi, la sentenza del giudice di Pace di Frosinone, Caterina Urso, che ha dato ragione ad una utente di Ceccano (assistita dall’avv. Roberto De Guidi) la quale si è vista recapitare una bolletta di 1.676 euro dal gestore del servizio idrico «per i consumi dal 21 dicembre 2007 al 31 ottobre del 2013».

Ebbene, di fronte ad un lasso di tempo così lungo, molti avvocati hanno giocato la carta della prescrizione (si pagano solo gli ultimi 5 anni, i precedenti, invece, sono prescritti). L’avv. De Guidi, invece, si è riletto il contratto di servizio, ossia il contratto che ogni utente firma per avere l’acqua, ma anche il gas o la corrente.

Ebbene, nel caso del servizio idrico, all’articolo 5, è precisato che la società deve provvedere «almeno due volte all’anno alla lettura dei contatori, eseguita da incaricati del Gestore muniti di tesserino di riconoscimento, ai quali l’utente si impegna a permettere il libero accesso».

«Pertanto – ha evidenziato l’avvocato – la mancata lettura del contatore, per un così lungo lasso di tempo (sei anni), è da imputarsi alla società». E l’utente non ha alcuna colpa.

La controparte, dal canto suo, ha replicato sostenendo che, su ogni bolletta, è sempre indicata la cifra del pagamento «salvo conguaglio».

«Ma il consumatore prosegue il legale proprio in base a questo articolo 5 del contratto di servizio, riteneva che i suoi pagamenti fossero (almeno per due volte all’anno) a saldo di quanto effettivamente dovuto». Non solo: ma il giudice ha precisato che «gli enti non possono determinare il canone sulla base di consumi presuntivi, in quanto possono richiedere il pagamento solo per il bene effettivamente erogato». Dunque, ciò vale per il gas, così come per la corrente e per l’acqua.

E stabilire «quando» c’è stato il consumo è fondamentale, perchè, ad esempio, se il conguaglio non lo spalmo nel tempo, ma lo applico tutto nell’ultimo periodo, va da sé che viene conteggiato tutto assieme e, quindi, si va a collocare nella fascia più alta (quella, cioè, più cara).
Mentre invece è la società ad avere l’onere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato al consumatore in base all’effettivo consumo. Dunque, il conguaglio può essere giustificato solo per i 6 mesi che intercorrono da una lettura all’altra. Insomma, alla luce di queste considerazioni il Giudice Caterina Urso ha accolto il ricorso dell’utente di Ceccano disponendo che le somme richieste nel conguaglio «non sono dovute». Come dire: se la società non provvede alla lettura del contatore (come previsto dal contratto) è la società stessa che è inadempiente e, dunque, non ha nulla di che pretendere.

Né vale la giustificazione secondo cui è l’utente che deve fornire l’autolettura. L’autolettura non è dovuta per il semplice motivo che l’articolo 5 prevede, appunto, il passaggio del letturista due volte all’anno.

Sul caso il Presidente di Acea Ato 5, Paolo Saccani, è assai prudente: «Prima di esprimere commenti voglio far esaminare la sentenza ai nostri legali. In ogni modo va detto che il 40 per cento dei contatori idrici, in Ciociaria, è all’interno delle proprietà, per cui gli stessi letturisti, quando passano, hanno oggettive difficoltà a leggere i numeri».

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