Pillole di referendum (per cercare di capirci qualcosa)

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Achille Migliorelli

 

di ACHILLE MIGLIORELLI
(già dirigente provinciale Partito Comunista Italiano
e già sindaco di San Giorgio a Liri)

 

La
La revisione delle norme costituzionali e la riforma del sistema elettorale sono interventi legislativi, che caratterizzano l’ordinamento costituzionale e incidono sul significato del mandato parlamentare. Del primo aspetto, ce ne dobbiamo occupare in quanto, nel prossimo autunno, si svolgerà il referendum confermativo ex art. 138 della Costituzione, all’esito del quale è prevista la promulgazione o meno della legge approvata, in seconda lettura ed a maggioranza assoluta, da ciascuna delle due Camere. Del secondo aspetto, pur trovandoci di fronte ad una legge ordinaria (e, quindi, non sottoposta a conferma referendaria), siamo spinti ad occuparcene, non solo perché essa esprime “contenuti ed effetti materialmente costituzionali” (A. Barbera), ma vieppiù per la relazione stretta che tiene insieme i due testi legislativi.

Soffermiamoci, in primo luogo, sulla legge elettorale. Come è noto, con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del c.d. “Porcellum”, con il quale si erano tenute le elezioni del 2013. La stessa Corte ha consentito alle due Camere di continuare ad operare ed a legiferare in base al principio fondamentale di “continuità dello Stato”. L’applicazione di tale principio incontra, però, limiti temporali, per cui non si possono superare i tre mesi di prorogatio (A. Pace). E, comunque, durante il periodo di prorogatio dei poteri, non rientrava certamente l’approvazione di una riforma costituzionale così vasta, come la modifica di ben 47 articoli della Costituzione del ’48. A mio parere, dunque, la nuova legge elettorale (l’Italicum) presenta elementi di dubbia costituzionalità. Invero, il meccanismo dei capilista bloccati, delle candidature plurime, dell’assenza di una soglia minima di accesso al ballottaggio tra le due liste più votate, dello stesso ballottaggio e dell’attribuzione di un premio di maggioranza francamente distorsivo del risultato elettorale “comprime la rappresentatività dell’Assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare (Art. 1 Cost.), in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema”. Inoltre, l’intreccio perverso tra modifiche costituzionali ed Italicum ferisce il sistema democratico, stravolge il dettato costituzionale, concentra il potere nel Governo e, quindi, nel premier, realizza insomma una “democrazia di investitura” dell’uomo solo al comando, che mortifica sia la democrazia politica che la democrazia sociale. Per una dottrina importante, il combinato legge costituzionale-legge elettorale è mirato a “verticalizzare il potere e gestirlo senza ostacoli e limiti da parte di nessuno, cittadini compresi” (L. Carlassare).

Per ciò che concerne la riforma costituzionale, poi, è bene precisare che, nel nostro caso, non si è trattato di aggiornare o di migliorare la Legge fondamentale dello Stato, ma di portare a compimento una vera e propria revisione costituzionale, capace di assicurare la gestione del potere in modo incontrollato. I tentativi, in tal senso, hanno avuto inizio negli anni ’80 con il progetto della “Grande Riforma” di Craxi ed Amato. Sono proseguiti negli anni successivi, avendo al centro, essenzialmente, questi temi: Forma di Stato; Forma di Governo; Parlamento e Fonti normative; Sistema delle garanzie; Parte I, Titolo IV; Parte II, Titoli I, II, III, IV e V. Hanno ricevuto attuazione, durante il governo presieduto dall’On. Berlusconi, con l’approvazione definitiva, il 16 novembre 2005, del disegno di legge da parte del Senato. Il testo di tale legge costituzionale fu approvato in seconda deliberazione a maggioranza assoluta. Conseguentemente fu sottoposto a referendum confermativo nel 2006, ma non venne confermato. A questo voto fu attribuito il valore di conferma della Costituzione del ’48: al referendum del 2006 si diede, perciò, la interpretazione come se la Costituzione del ’48 rimanesse definitivamente “un punto di riferimento” per l’azione e le scelte, in materia costituzionale, delle forze politiche. Ma l’epilogo doveva ancora arrivare. Ed è venuto con la legge di cui stiamo discutendo in vista del referendum d’autunno.

Orbene, quali sono le valutazioni che si possono fare? Le semplifico.
Primo. Nelle modalità con cui si è proceduto all’approvazione della legge di riforma del Senato risiede uno degli aspetti più inquietanti della vicenda. I maggiori studiosi della Costituzione hanno, infatti, “bocciato” il disegno di stravolgere la nostra Legge fondamentale. Il rilievo più serio va individuato nella circostanza che tale obiettivo è stato perseguito da un Parlamento delegittimato dalla sentenza della Corte n. 1/2014, che ha demolito proprio la legge elettorale applicata per l’elezione della Camera dei Deputati nel 2013: un Parlamento “abusivo” ha, in effetti, preteso di attuare una importante revisione costituzionale.

Secondo. E lo ha fatto ricorrendo a continui ricatti ed interferenze, in contrasto con l’insegnamento venuto da Piero Calamandrei, uno dei più influenti padri costituenti. Nel 1947 questi ebbe ad affermare: “Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”. Senonchè, in questa occasione, Renzi ed i suoi seguaci hanno fatto sistematicamente ricorso a canguri, super canguri, a veri e propri ricatti, ai regolamenti parlamentari (il cui impiego era inutilizzabile in un procedimento costituzionale), pur di realizzare il disegno di stravolgimento della Costituzione.

Terzo. I moderni costituenti hanno detto: “Meglio cambiare che lasciare tutto com’è”. E lo hanno fatto, prescindendo completamente da cosa era necessario cambiare e dal merito del cambiamento. Un approfondimento delle ragioni e delle finalità delle modifiche era, invece, imposto dalla necessità di valutare serenamente le conseguenze connesse al varo della riforma. In effetti, legislatori accorti e ben orientati avrebbero dovuto considerare che l’esito di essa impegna la sorte di importanti diritti politici e sociali ed il futuro delle giovani generazioni. Non doveva sfuggire loro che il mutamento della Costituzione è qualcosa di profondamente diverso dall’approvazione di una legge ordinaria sbagliata o imperfetta, ma modificabile con procedimento legislativo “normale”.

E a chi dice che questa legge non va, che è “concepita male ed è scritta peggio” e che lo stesso superamento del bicameralismo paritario è “pasticciato nella composizione del nuovo Senato” e “confuso nell’attribuzione delle competenze”, arrivando a definire la riforma “una puttanata” – salvo, poi, esprimersi per la sua conferma –, va risposto nell’unico modo possibile: “Se la legge non va, è bene respingerla. Non esiste altra soluzione”.