I giudici amministrativi annullano la nomina del Procuratore Generale Aggiunto. Era testa a testa nei punteggi con un collega. Poi la svolta sul voto finale. Ma manca la motivazione. E per il Tar è fondamentale
Il Tar del Lazio ha annullato la nomina di Andrea Lupi a Procuratore Generale Aggiunto della Corte dei Conti. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso di Salvatore Pilato che concorreva per quello stesso posto. Il magistrato aveva impugnato la nomina lamentando un difetto di motivazione nel punteggio che aveva fatto prevalere il collega Lupi.
Un punto e la discrezione
Tra Andrea Lupi e Salvatore Pilato c’è un solo punto di differenza: risultato di due carriere molto simili nella sostanza. Almeno è quanto emerso dalla graduatoria dei punteggi approvata dalla Prima Commissione.
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha esaminato a sua volta quei punteggi il 23 febbraio 2021. In autonomia ha fatto la propria scelta. “Ma – hanno detto ora i giudici ammministrativi – la loro delibera di nomina non recava alcuna motivazione della preferenza accordata al presidente Andrea Lupi rispetto al ricorrente” si legge nella sentenza.
Quella motivazione è importante perché il nome di Andrea Lupi è “prevalso esclusivamente in forza del punteggio discrezionale a lui attribuito in misura maggiore“. Inoltre nella delibera mancherebbe “il confronto tra il ricorrente e il presidente Lupi e non sarebbero state menzionate tutte le attività dallo stesso svolte“.
Discrezione si, ma motivata
A giudizio del Tar “i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi, pur essendo espressione di un’ampia valutazione discrezionale, non si sottraggono all’obbligo di motivazione“. In pratica: possono votare chi vogliono ma devono spiegare perché lo hanno scelto.
Mancano quei ‘perchè’. Il problema non è il voto segreto ma fatto in questo modo “ha condotto all’espressione di una volontà della quale non risultano esplicitate le ragioni sulla base delle quali è stata ritenuta la maggiore idoneità del candidato prescelto”.
La motivazione – per il Tar – è necessaria. Lo diventa “in forza dei principi generali in tema di procedure comparative, oltre che della specifica e puntuale disciplina del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti“.