Pietrobono all’asta, il giudice non ferma lo sgombero: “Sgomberate le aule”

Respinto il ricorso del Comune: per il Tribunale l’acquisizione “sanante” non blocca la vendita forzata. Confermati asta e sgombero dela scuola media Pietrobono. Possibili soluzioni solo in udienza, ma l’edificio resta nella procedura esecutiva.

di ALDO SIMONI

Il Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Frosinone ha detto No. Ha respinto il ricorso del sindaco Riccardo Mastrangeli e della sua amministrazione: La Scuola Media ad indirizzo Musicale “Pietrobono” deve essere venduta all’asta e prima della vendita i suoi allievi devono essere sgomberati. Via dalle classi circa 500 studenti, suddivisi in 21 classi: perché altrimenti il valore di quell’immobile potrebbe abbassarsi rendendolo meno attraente per un potenziale acquirente. (Leggi qui: Scuola Pietrobono, la rabbia del sindaco: ma lo sgombero non si ferma).

Il magistrato ha ordinato al comandante della Stazione dei carabinieri competente per territorio (caserma dello Scalo) di concedere al Custode, la forza pubblica affinché si proceda alla liberazione del bene.

La storia

La storia risale agli Anni 70. La “Pietrobono” è stata costruita su un terreno che, a tutt’oggi, risulta di proprietà di una persona fisica e non del Comune. Si è scoperto per caso, quando il signor Gianpiero M.P. è finito sotto esecuzione per un debito non pagato: il creditore ha chiesto l’elenco dei suoi beni per vedere cosa poteva pignorargli. È emerso che è ancora proprietario del terreno sul quale negli Anni 70 è stata costruita la scuola Pietrobono: da allora sempre in attività

Cosa è successo? La procedura di esproprio non è stata mai completata, andava conclusa registrando l’atto. Ma non se ne trova traccia e la trascrizione non c’è. Significa che – all’effetto pratico – quel suolo non è mai stato espropriato in modo formale: un errore o una dimenticanza degli anni Settanta che ora pesa come un macigno sulle spalle della scuola, delle famiglie e dell’amministrazione cittadina. 

L’acquisizione che non sana

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

Il Comune aveva pensato di arginare tutto con la cosiddetta “acquisizione sanante”, una procedura prevista dal Diritto Amministrativo. Permette al Comune di acquisire al proprio patrimonio un bene costruito su suolo privato quando l’opera è di pubblico interesse. In pratica il comune dice “Anche se l’esproprio non è stato fatto in modo regolare in passato, ora abbiamo sistemato tutto con questo atto e l’immobile è nostro.” (Leggi qui: Scuola Pietrobono, la rabbia del sindaco: ma lo sgombero non si ferma).

La questione è stata posta al Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale: ha detto che è la procedura corretta.  Ma, al tempo stesso, ora quella mossa si è rivelata un vicolo cieco sul piano della procedura esecutiva. Perché l’aspetto amministrativo (la regolarità delle carte) è un piano, l’esecuzione e l’asta per debiti sono un’altro piano.

Il Palazzo di Giustizia di Frosinone

Proprio per questo il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone, Simona Di Nicola, nei giorni scorsi aveva disposto lo sgombero e la vendita. Il Comune si era opposto. Ed oggi il magistrato ha dichiarato inopponibile alla procedura esecutiva il decreto comunale di acquisizione sanante. Tradotto: in vista dell’asta, quel provvedimento non può bloccare la vendita, e dunque è stato ordinato lo sgombero immediato dell’immobile, anche con forza pubblica. 

La linea della difesa

Il Comune oggi ha sostenuto quattro punti, concentrati su un ricorso costato 8mila euro. Per il ricorso non è competenza del giudice civile decidere se quell’atto di acquisizione vale o no — dovrebbe occuparsene solo il giudice amministrativo (TAR). In ogni caso, per il Comune l’acquisizione fa sparire tutti i diritti precedenti sull’immobile (pignoramenti compresi) e quindi la casa non può essere venduta all’asta. Terzo punto: l’acquisto del Comune sarebbe “originario”, quindi più forte del pignoramento. Ultimo punto: sgomberare una scuola funzionante sarebbe gravissimo per studenti e famiglie e il Comune non ha un’altra sede pronta.

Per questo chiedeva la sospensione immediata dei provvedimenti.

Foto © Saverio De Giglio / Imagoeconomica

Il giudice con la sentenza di oggi ha risposto che può occuparsene eccome. Nella sostanza. dice nella sostanza Io non sto decidendo se l’atto del Comune è legittimo o no. Sto solo decidendo se quell’atto è opponibile alla procedura di pignoramento.” Sono due cose diverse. Perché il TAR giudica se l’atto amministrativo è valido. Il giudice dell’esecuzione giudica se quell’atto può bloccare o no la vendita forzata. Quindi nessuna invasione di competenze.

Rotta su tutto il fronte

Ma c’è un secondo punto chiave nella sentenza di oggi. L’acquisizione del Comune non cancella il pignoramento Qui sta il punto chiave. Il giudice dice: l’esproprio “classico” cancella i diritti precedenti, ma l’acquisizione sanante ex art. 42-bis è diversa. E la legge dice che produce effetti “non retroattivi”. Tradotto: Il Comune diventa proprietario da quel momento in poi ma non può cancellare automaticamente i diritti che erano già iscritti prima (come il pignoramento). Quindi l’immobile resta dentro la procedura esecutiva.

 Il fatto che il Comune abbia diritto a un’indennità non cambia nulla. Il giudice dice: la discussione sull’indennizzo da pagare ai vecchi proprietari è un’altra questione. Qui si sta parlando solo se il bene può essere venduto o no nell’esecuzione. E per il giudice sì, può esserlo.

Lo sgombero

Il giudice riconosce che è una situazione delicata, ma dice: 1) il Comune occupa l’immobile senza un titolo opponibile alla procedura. 2) Questa situazione va avanti da due anni. 3) Il Comune non ha mai cercato soluzioni alternative, tipo: pagare un’indennità di occupazione, fare un contratto provvisorio, trovare accordi con il curatore del fallimento. Quindi lo sgombero è legittimo dal punto di vista della procedura.

Il giudice però lascia aperta la possibilità di discutere soluzioni “di buon senso” (tipo finire l’anno scolastico) in udienza con tutte le parti, non in via d’urgenza.

Per il magistrato delle esecuzioni non ci sono motivi sufficienti per sospendere subito i provvedimenti. Quindi: Niente sospensione, Restano validi: l’ordine di andare avanti verso la vendita l’ordine di liberare l’immobile.  Udienza già fissata: 18 febbraio 2026. Lì si potrà discutere con tutte le parti anche di eventuali soluzioni pratiche legate alla scuola.