La Letteratura racconta, ma la Legge accerta: per fortuna. Pasolini e le motivazioni sull'assoluzione bis per il delitto di Arce
La lingua di Petrolio, il romanzo incompiuto che Pierpaolo Pasolini considerava la summa delle sue esperienze, è bifida. Lo è nel senso che a volte è asciutta e prosaica, altre è lirica. E’ la lingua della letteratura che concede spazio alla conoscenza non empirica delle cose. E non potrà mai essere la lingua della Procedura che invece concede cittadinanza solo e soltanto ai fatti accertati. Perché con la letteratura ci si smuovono animi e formano coscienze, con la Procedura invece si cerca la verità giudiziaria.
E quando non la si trova non si condanna solo perché il costrutto logico ha un senso. Non lo si fa neanche se l’opinione pubblica e chi la amò premono da 25 anni per sapere chi uccide Serena Mollicone. E non è un caso che proprio Pasolini sia stato citato in calce alle quasi 60 pagine di motivazioni. Spiegazioni tecniche con cui la Corte di Assise di Appello di Roma ha assolto dall’accusa in secondo grado il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie Annamaria ed il figlio Marco di aver ucciso la 18enne di Arce il primo giugno del 2001.
“Io so, ma non ho le prove”

“Qui, nelle Aule di giustizia, non può albergare la polemica frase (scritta, peraltro, cinquant’anni fa, in un articolo di analisi storico-politica, non giudiziaria) di un noto intellettuale. Diceva io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi“. Pasolini quell’articolo lo scrisse sul Corriere della Sera nel 1974, e in quel pezzo spiegava di conoscere natura, eziologia e nomi dei misteri dell’Italia in cui visse.
Ma al contempo si auto relegava nel ruolo di conoscitore concettuale, di uomo che non aveva il conforto empirico delle prove.
In letteratura accusare un sistema vale ed è bellissimo, in giurisprudenza condannare persone no, ed è giusto. Le toghe della I sezione della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno spiegato dunque perché il 12 luglio assolsero gli imputati dopo il primo 530 Cpp già emesso dalla Corte d’Assise di Cassino.
In linea con l’assoluzione a Cassino

Non c’è stato nulla di eccentrico in quel pronunciamento, niente che potesse appagare stomaci forti e media golosi pronti ad accogliere i succhi di nuove rivelazioni. Semplicemente quel che è stato accertato in primo grado ha trovato riscontro anche in secondo. Principalmente una chiave mesta, asciutta ma per certi versi inoppugnabile in procedura: mancano le prove e chi ne ha fornito scampoli non è stato mai del tutto attendibile, se non nella congruità di un narrato che “fila” ma è pieno di forzature e zone d’ombra.
In sunto: che Serena fosse entrata in caserma è un costrutto e non un fatto, e il brigadiere suicida Santino Tuzi disse cose discrasiche tra quando le pronunciò e quando andarono a verbale. Il che lascia intendere che a suo tempo disegnò un quadro figlio della pressione a cui era sottoposto. Una tipologia di pressione elegantemente disegnata dai relatori come in eziologia con la concitazione di quei giorni, si badi.
Quadro fatto di affermazioni “confuse, generiche, ritrattate, rese sotto pressione”, e “non dandogli la possibilità di dare una versione alternativa dei fatti nonostante Tuzi tentasse di farlo (…) Due volte fornisce una tesi che finisce per accrescere i dubbi sulla credibilità della persona”. Doveva essere il cardine di un’accusa di ferro, il povero militare defunto, ed era diventato fin dalle fasi fascicolari un totem di dubbi.
Contraddizioni e forzature su Tuzi

Idem dicasi per lo snodo materiale dell’intera vicenda: per essere uccisa, secondo il costrutto della Procura contro i Mottola ed altri due carabinieri con profili penali minori, Serena doveva essere entrata in caserma.
E’ un assunto su cui reggeva l’intero scenario della Procura. Tuttavia del fatto che Serena in caserma ad Arce ci fosse entrata manca un elemento che come fattuale, quindi probatorio, lo qualifichi.
Non sono mai emerse prove oggettive e tridimensionali che questo sia accaduto. “L’ingresso della ragazza in caserma integra l’elemento più importante del percorso logico dell’accusa. Ma non fornisce la prova del fatto storico da accertare. Che è l’assassinio di Serena”.
Cosa ha ricostruito la Procura: parzialmente

Qui, a chiosa, spunta la sub-categoria più cardinale su cu ha fondato l’assoluzione-bis. In pratica il costrutto accusatorio diceva, a voler riassumere: “Serena era invisa al figlio dei Mottola per questioni di denuncia delle sua attività illecite. Serena è entrata in caserma che era il “regno” dei Mottola e Serena è morta ammazzata. Ergo: Serena è stata ammazzata dai Mottola in caserma perché non c’è altra spiegazione plausibile se non quelle, sufficienti, della contrapposizione con Marco e della probabilità che fosse in caserma in orari compatibili con quelli della sua morte”.
Non funziona così. Se anche si fosse dimostrato che Serena quel giorno era nella caserma dei carabinieri di Arce – hanno messo in chiaro i giudici della Corte d’Assise d’Appello – questo non significa che ad ammazzarla siano stati i militari che lavorano in quella caserma o gli inquilini degli alloggi annessi. Perché, se si fosse dimostrato che Serena era entrata avremmo avuto la dimostrazione che la ragazza era fisicamente lì: ma non che sia stata uccisa lì. E nemmeno da chi.
Sta qui la differenza tra letteratura e procedura.
L’amico timoroso di ritorsioni

Ci sono anche degli elementi nuovi tra le due sentenze entrambe con giudicato eguale. L’elemento nuovo, tra il primo processo (celebrato a Cassino) ed il secondo (celebrato in Appello a Roma) è dato dalla testimonianza di un amico di Tuzi. Che era convinto del fatto che al brigadiere avessero “tappato la bocca”, altro che suicidio. Nel primo processo non c’era questa testimonianza. L’amico ha ammesso di avere taciuto per anni nel timore di ritorsioni su di lui e la figlia che all’epoca era una bambina. Ma ora – ha detto in Appello – non ho paura più di niente.
La Corte ha illustrato il passaggio logico-procedurale che “cassa” quella lettura. “Appare veramente strano che un teste indignato e furibondo non si sia precipitato dagli inquirenti a fornire un elemento così importante ed abbia tenuto il segreto per 15 anni”. E c’è un elemento in più: “Il timore di ritorsioni sulla figlia, in assenza di minacce esplicite è un’ipotesi umanamente comprensibile ma è stata una scelta in grado di incrinare l’efficacia probatoria del testimone”.

Che significa? Che se sei convinto di una cosa aberrante come quella di un omicidio al posto del suicidio non basta che da solo maturi lo scenario deterrente di una vendetta su una congiunta della vittima. No, quel silenzio pluriennale può essere giustificato solo da minacce oggettive, vere e percepite nel tempo e nello spazio, non dalla sola loro configurazione come ipotesi intima. Quindi come freno comportamentale. Cioè: nessuno ti ha minacciato, avevi solo paura che ti minacciassero e non si capisce neanche chi avrebbe dovuto farlo, sulla base di questo non hai parlato per 15 anni. Chiaro che in Appello abbiano pesato quella deposizione meno di zero.
La Legge e la Letteratura

Il senso ed il sunto sono evidenti, anche se amari: la Legge è un meccanismo a tutela assoluta della verità comprovabile, non della verità plausible. E la plausibilità non consce gradi in sommatoria per i quali, ove ve ne fossero di multipli ed evidenti, un fatto può essere dichiarato come storicamente accertato e adatto a sorreggere un giudicato d’aula.
Perché la plausibilità confermò la grandezza della visione di Pasolini, ma non potrà mai confermare l’immensità dell’orrore per come, quando, dove e perché morì Serena. E perché la Letteratura racconta, ma la Legge accerta: per fortuna.



