Il Tar: a Cassino errori di forma ma non di sostanza

Irregolarità di forma. Non di sostanza. I conti delle elezioni comunali di Cassino non quadrano a causa di banali errori formali. E non di trucchi. Inoltre, le sviste che ci sono state, non sono tali da mettere in discussione la vittoria di Carlo Maria D’Alessandro. Firmato: Carlo Taglienti (Presidente estensore), Davide Soricelli e Antonio Massimo Marra (Consiglieri). Sono i tre giudici del Tribunale Amministrativo Regionale che hanno rigettato il ricorso di Giuseppe Golini Petrarcone nei giorni scorsi (leggi qui la notizia del ricorso respinto

Il sindaco uscente aveva impugnato il risultato elettorale per tre motivi. Riteneva che non quadrasse il numero delle schede timbrate e firmate ad inizio operazioni, con il numero delle schede risultate votate più quelle avanzate a fine elezioni. Inoltre aveva rilevato la presenza di una stessa persona candidata in due liste a sostegno del candidato sindaco Tullio Di Zazzo. Aveva evidenziato irregolarità nei verbali delle varie sezioni: caselle lasciate vuote, mancata indicazione dell’orario di firma.

Il primo no dei giudici è arrivato perchè è mancata la prova che fossero da annullare abbastanza voti da ribaltare la vittoria di D’Alessandro. «Appare opinabile – scrivono i giudici – che le rilevate discrepanze possano portare automaticamente all’annullamento di un numero di voti corrispondente»

Inoltre le procedure non risultano messe in discussione. «Dai verbali risulta che le operazioni di voto sono state regolari, sia per quanto riguarda la procedura di autenticazione delle schede che quella di messa in custodia in apposita cassetta sigillata. Nessuno si è allontanato durante tali operazioni, i sigilli apposti alla porta d’ingresso del seggio risultano integri». Insomma, le operazioni elettorali si sono svolte regolarmente.

Allora perchè i conti non quadrano? I giudici hanno un’idea precisa. «Il tutto sembra deporre più verosimilmente per errori di calcolo nell’individuazione delle schede non utilizzate, non risultando appunto elementi concorrenti che possano deporre per una diversa soluzione».

Il ricorso puntava il dito sul fatto che nei verbali non fosse stato indicato il numero di schede avanzate. Per il Tar non è motivo di impugnazione. Perchè il Consiglio di Stato (l’organo di appello alle sentenze del Tribunale Amministrativo) «ha avuto modo di affermare come la mancata verbalizzazione del numero delle schede non utilizzate non possa dar luogo alla nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – Sezione V – Sentenza 421 del 13 aprile 1999)».

E perchè non basta ad annullare il voto? I giudici spiegano: «Perché l’elemento “indiziario” della discrepanza o della mancata verbalizzazione non è suffragato dalla verbalizzazione di irregolarità concorrenti, ma anzi la verbalizzazione della regolarità di tutte le altre operazioni, come in precedenza detto, smentisce l’assunto ipotetico dei ricorrenti».

Traduzione dal linguaggio giuridico. La sola mancata verbalizzazione del numero di schede inutilizzate non significa niente. Occorre che qualcuno denunci irregolarità ed indichi quali. Il fatto che nessuno abbia avuto da ridire, significa che tutto si è svolto regolarmente.

E le irregoalrità nei verbali? Cioè orari di chiusura non specificati, firme mancanti? «È appena il caso di osservare come, evidentemente, l’elevato numero di operazioni da compiere e verbalizzare o la necessità di rispettare tempi rapidi hanno sempre comportato, in tutte le elezioni, errori diffusi».

Insomma: nelle elezioni c’è un mucchio di roba da fare e va fatta pure in fretta. Capita allora di fare errori formali. Ma nella sostanza – hanno stabilito i giudici – i numeri sono quelli annunciati l’estate scorsa. Cioè quelli che hanno detto, seppure per pochissimo, una cosa precisa: le elezioni le ha vinte Carlo Maria D’Alessandro.

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